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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale; art. 74a AIMP; consegna del prodotto del reato.
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che sospende provvisoriamente l'esame della domanda di assistenza, in attesa dell'esito di una procedura penale nazionale (consid. 1b).
Condizioni della consegna del prodotto del reato (consid. 4a).
In concreto, le informazioni fornite dall'autorità richiedente non consentono di determinare con certezza la provenienza delittuosa degli oggetti sequestrati e il loro legittimo proprietario; la consegna potrebbe avvenire pertanto solo sulla base di una decisione di confisca resa dallo Stato richiedente (consid. 4b/aa).
Anche i bisogni della procedura nazionale si oppongono, allo stato attuale delle cose, a una siffatta consegna (consid. 4b/bb).
Il sequestro ordinato nell'ambito della procedura penale è sufficiente per mantenere lo stato di fatto esistente (consid. 4b/dd).
L'autorità di esecuzione dovrà tener conto dell'obbligo di celerità (consid. 4c), e statuire su una nuova domanda tendente alla consegna degli oggetti sequestrati come mezzi di prova (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 74a AIMP