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Regesto

Art. 23 cpv. 2 LAVS.
Del diritto della donna divorziata alla rendita di vedova: L'obbligo del coniuge divorziato di pagare una pensione alimentare dev'essere fissato nella sentenza di divorzio oppure in una convenzione approvata dal giudice civile (conferma della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 23 cpv. 2 LAVS