113 IA 388
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG; referendum finanziario; oggetto del ricorso per violazione del diritto di voto.
Ove un Cantone conosca l'istituto del referendum finanziario obbligatorio e/o facoltativo, ogni decisione che preveda una spesa dello Stato, come pure ogni decisione emanata su ricorso contro tale risoluzione, è impugnabile con ricorso per violazione del diritto di voto. È irrilevante che l'atto con cui è stabilita la spesa provenga da un'autorità legislativa od esecutiva (precisazione della giurisprudenza).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG