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Regesto

Art. 8 lett. a cpv. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Iugoslavia dell'8 giugno 1962.
La qualità di assicurato secondo l'art. 8 lett. a cpv. 1 della Convenzione non presuppone un periodo contributivo ininterrotto di un anno sino all'insorgere dell'invalidità.
Nel caso di uno stagionale, il requisito della durata minima di contribuzione di un anno deve essere soddisfatto tenuto conto del permesso di soggiorno rilasciatogli; i periodi contributivi compiuti nelle singole stagioni possono essere addizionati.