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Regesto

Art. 17 cpv. 1 lett. b e d LCStr, art. 33 cpv. 2 OAC; revoca della licenza di condurre, recidiva.
La recidiva di un conducente di veicoli a motore non costituisce un elemento della colpa. Essa può entrare in considerazione al momento di determinare la durata della revoca conformemente all'art. 33 cpv. 2 OAC solamente dal punto di vista della reputazione dell'interessato quale conducente (consid. 3a).
Nella fattispecie, valutazione errata della colpa (consid. 3b), della reputazione dell'interessato quale conducente (consid. 3c) e accertamento arbitrario della sensibilizzazione alla misura per quanto concerne la necessità professionale di condurre (consid. 3d).

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referenza

Articolo: art. 33 cpv. 2 OAC