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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; rimedi di diritto contro decisioni cantonali; obbligo di deporre dell'avvocato.
Anche se le misure coercitive sono fondate sul codice cantonale di procedura penale e sono state emanate nell'ambito di un procedimento cantonale, esse concernono direttamente una procedura di assistenza giudiziaria secondo l'AIMP che determina quindi i limiti dell'assistenza che sarà eventualmente accordata allo Stato richiedente; anche se si tratta di una decisione presa in prima istanza o anche soltanto di una decisione incidentale, questa può essere impugnata in primo luogo dinanzi all'autorità cantonale di ricorso (art. 23 AIMP), il cui giudizio può essere poi impugnato con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale (consid. 3).
Nella procedura di assistenza giudiziaria, l'avvocato non può invocare il segreto professionale rispettivamente il diritto che ne deriva di non testimoniare, per rifiutare di rivelare fatti di cui ha avuto conoscenza in relazione a un semplice mandato d'incasso che gli era stato conferito (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 23 AIMP