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Regesto

Art. 21 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Di regola, la designazione di un patrocinatore d'ufficio secondo l'art. 21 cpv. 1 AIMP dipende essenzialmente dalla difficoltà delle questioni sollevate, in fatto e in diritto, nel quadro della relativa procedura d'assistenza internazionale o d'estradizione e la cui soluzione esige il concorso di un avvocato ove s'intenda garantire una difesa efficace dei diritti della persona perseguita. Aspetti da considerare nell'applicazione di tale principio (consid. 2a).

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referenza

Articolo: art. 21 cpv. 1 AIMP