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Regesto

Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza in materia penale. Operazioni di borsa effettuate da detentori d'informazioni privilegiate.
Art. 1 n. 1 lett. a del trattato: le investigazioni della "Securities and Exchange Commission" americana (SEC) vanno considerate inchieste o procedure giudiziarie ai sensi di questa disposizione (consid. 3a). Carattere d'illecito penale, in diritto americano, delle operazioni di borsa realizzate da iniziati (consid. 3b).
Art. 4 n. 2 lett. a del trattato: condizioni a cui è subordinata l'applicazione di misure coercitive (consid. 4). In diritto svizzero, i negozi effettuati da "insider" non adempiono, in linea di principio, gli elementi obiettivi dell'amministrazione infedele (consid. 5a), né della truffa (consid. 5b); essi sono punibili quali violazioni del segreto commerciale ai sensi dell'art. 162 CP solo in presenza di determinati presupposti (consid. 5c). Reiezione di una domanda d'assistenza giudiziaria che non indica se tali condizioni siano soddisfatte (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 1 n. 1 lett. a del, Art. 4 n. 2 lett. a del, art. 162 CP