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Regesto

Art. 33 cpv. 2 secondo periodo: eccesso di legittima difesa, eccitazione o sbigottimento causati dall'aggressione.
Ove tale stato entri in considerazione, l'autoritą cantonale deve chiaramente indicare se l'agente fosse o no in preda all'eccitazione o allo sbigottimento e, in caso affermativo, se l'eccitazione o lo sbigottimento fosse scusabile; ognuna di queste risposte va motivata.
Abuso di diritto.
Tenuto conto in particolare del principio dell'ufficialitą, non abusa del proprio diritto l'imputato che, in un ricorso, censura la formulazione di un quesito - sottoposto alla giuria - da lui stesso redatto (consid. 4).