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Regesto

Art. 91 LTF unitamente agli art. 78 segg. LTF; decisione parziale in materia penale.
Una decisione che pone fine al procedimento su un capo d'accusa e rinvia la causa in prima istanza per nuova decisione sugli altri capi d'accusa e sulla pena non costituisce una decisione parziale impugnabile con ricorso in materia penale (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 91 LTF