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Regesto

Art. 51 LADI; art. 333 CO: Indennità per insolvenza.
A prescindere dal fatto che sia data una delle ipotesi di cui all'art. 333 CO (cessione dei rapporti di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda o di parte di essa a un terzo), i lavoratori possono esigere un'indennità per insolvenza nella misura in cui siano adempiuti i requisiti dell'art. 51 LADI per quel che concerne il precedente datore di lavoro.

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referenza

Articolo: Art. 51 LADI, art. 333 CO