116 IA 485
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost.; ricusa di giudici che esercitano la loro funzione a titolo accessorio.
1. Ove la composizione di un tribunale non sia conosciuta in anticipio, non si può pretendere che i ricorrenti presentino previamente un'istanza di ricusa nei confronti di determinati membri del tribunale (consid. 2).
2. Un avvocato che funge da giudice appare prevenuto quando sia ancora vincolato a una parte in virtù di un mandato in corso o quando sia intervenuto più volte come avvocato a favore di una parte (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost.