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Regesto

Art. 82 lett. b e c della legge organica comunale (LOC) del Cantone Ticino del 10 marzo 1987; incompatibilità fra la carica di municipale e quella di magistrato dell'ordine giudiziario, rispettivamente fra codesta carica e lo stato ecclesiastico.
1. Legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti politici (art. 85 lett. a OG).
a) Principio e particolarità rispetto al ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali del cittadino (consid. 3a).
b) Il problema della compatibilità di un mandato politico con determinate funzioni o determinati uffici può essere sollevato nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG, e questa via è aperta non solo al cittadino eletto che si trova in un caso di incompatibilità, ma anche agli altri cittadini che si aggravano contro il mancato rispetto delle relative clausole o che insorgono direttamente contro un atto normativo che istituisce regole di incompatibilità (conferma della giurisprudenza) (consid. 3b).
2. Natura cassatoria e obbligo di motivazione dei ricorsi di diritto pubblico fondati sull'art. 85 lett. a OG (consid. 4).
3. Potere cognitivo del Tribunale federale nell'ambito del controllo astratto delle norme (consid. 5).
4. Distinzione fra incompatibilità e ineleggibilità; casi particolari ove tale distinzione è puramente teorica; scopo delle clausole d'incompatibilità (consid. 6).
5. Esame delle incompatibilità istituite dall'art. 82 lett. b e c LOC.
a) L'incompatibilità fra la carica di municipale e quella di magistrato dell'ordine giudiziario poggia su ragioni serie ed oggettive e non limita in modo inammissibile i diritti politici del cittadino (consid. 7).
b) La regola che istituisce un'incompatibilità fra lo stato ecclesiastico e la carica di municipale non appare invece sorretta da un interesse pubblico preponderante debitamente dimostrato e lede il principio d'uguaglianza; essa non può nemmeno esser giustificata con riferimento all'art. 75 Cost. (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 85 lett. a OG, art. 75 Cost.