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Regesto

Diritto di superficie (art. 675 CC)
1. Il giudice deve esaminare d'ufficio se sia giuridicamente possibile accordare un diritto di superficie sulla metà di un garage doppio. Il vicino del proprietario del garage, che aveva chiesto al giudice di ordinare la stipulazione di un corrispondente contratto costitutivo di servitù, non può pertanto opporre l'eccezione della cosa giudicata a chi, dopo essere stato soccombente nella procedura cantonale, ricorre per riforma, e pretendere che questi s'era obbligato in via transattiva in un processo precedente ad accordare il diritto di superficie litigioso (consid. 1).
2. Non è giuridicamente possibile accordare un diritto di superficie sulla metà di un garage doppio le cui due parti siano inseparabili sotto il profilo funzionale ed edilizio; un contratto costitutivo di servitù su questo punto sarebbe nullo (consid. 2-4).
3. L'iscrizione nel registro fondiario di un diritto non suscettibile di essere iscritto non può essere sanata mediante usucapione, né essere tutelata dal divieto dell'abuso di diritto: non commette abuso di diritto chi si è obbligato ad accordare un diritto reale e pretende in seguito che l'iscrizione di tale diritto sarebbe nulla (consid. 5).

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Articolo: art. 675 CC