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Regesto

Convenzione europea d'estradizione (CEEstr), legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Estradizione all'Italia per reati fallimentari, principio della doppia incriminazione, prescrizione dell'azione penale.
1. Particolarità dell'ordinamento giuridico svizzero e di quello italiano in materia di reati fallimentari (bancarotta fraudolenta), segnatamente per la questione della partecipazione di terzi a tali reati e per quella della prescrizione dell'azione penale (consid. 3).
2. Intervento della prescrizione secondo il diritto svizzero (art. 70, 3a frase CPS), il ricercato non potendo essere considerato amministratore di fatto della società fallita (art. 172 e 163 n. 1 CPS), ma tutt'al più partecipante quale terzo a fatti di bancarotta prefallimentare (art. 163 n. 2 CPS) che risalgono ad oltre cinque anni: ad un'estradizione per questi fatti osterebbe quindi l'art. 10 CEEstr (consid. 4).
3. Il principio della doppia incriminazione (art. 2 CEEstr) è rispettato se i fatti rimproverati al ricercato risultano punibili in entrambi gli Stati quale delitto estradizionale, sia pure con una diversa qualificazione giuridica: in concreto l'estradizione può essere concessa poiché tali fatti, motivanti in Italia l'imputazione di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta, sono costitutivi in Svizzera del reato di ricettazione (art. 144 cpv. 1 CPS) del prodotto della bancarotta (consid. 5a). L'eventuale perseguibilità di quest'ultimo reato in Svizzera (art. 7 cpv. 1 CEEstr, art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP) non giustifica in casu il rifiuto dell'estradizione (art. 36 cpv. 1 AIMP) (consid. 5b).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 10 CEEstr, art. 2 CEEstr, art. 7 cpv. 1 CEEstr, art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP seguito...