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Regesto

Art. 31 LVPF, art. 1 cpv. 1 e 3 OVPF; accertamento della natura boschiva.
1. Perché sia ammessa l'esistenza di un bosco nel caso di un pendio boscato basta, in linea di principio, che esso sia idoneo a esercitare una funzione protettiva. È quindi irrilevante sapere se siano effettivamente intervenuti scoscendimenti (consid. 2c).
2. Dopo 10-15 anni è considerata come bosco ai sensi della legge anche la vegetazione silvestre sorta sul prolungamento di una superficie boscata ubicata sul fondo vicino (consid. 2d).
3. Condizioni per ammettere la presenza di un giardino o di un parco; nell'esame dell'insieme delle circostanze, l'eventuale esistenza di alberi usuali in un parco continua a costituire uno dei criteri decisivi (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 31 LVPF, art. 1 cpv. 1 e 3 OVPF