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Regesto

Art. 1 OVPF.
1. Legittimitā della nozione di bosco contenuta nell'art. 1 OVPF, con particolare riferimento all'espressione "indipendentemente dalla sua origine" (consid. 2c).
2. Il fatto che, piantando gli alberi, il proprietario del fondo intendesse creare un parco arborizzato e non un bosco č irrilevante per la qualificazione giuridica di bosco di una superficie coperta d'alberi o d'arbusti silvestri (consid. 2d).

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referenza

Articolo: Art. 1 OVPF