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Regesto

Nozione qualitativa di foresta (superficie boschiva inferiore a 800 m2, rientranza ad angolo acuto nell'area boschiva). Nozione d'albero forestale (pino bianco, ippocastano). Nozione di bosco ceduo. Art. 2, 22 LFo, art. 1 OFo, art. 2 della legge cantonale sulle foreste (LCFo), art. 25 cpv. 2 della relativa ordinanza d'esecuzione (OCFo).
Se una superficie boschiva inferiore a 800 m2 ha natura forestale, essa dev'essere considerata come foresta anche quando il diritto cantonale ha fissato la superficie minima a 800 m2 (consid. 2).
Secondo le direttive grigionesi, conformi su questo punto alla definizione qualitativa di foresta secondo il diritto federale, una rientranza ad angolo acuto nella foresta fa parte dell'area forestale (consid. 6).
Nozione d'albero forestale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LFo. Applicazione ai casi del pino bianco e dell'ippocastano (consid. 7 e 8).
Valutazione della superficie boschiva nella fattispecie (consid. 9 e 10).
Nozione di bosco ceduo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 OCFo e n. 4.4 delle direttive grigionesi.
Compatibilità con il divieto di taglio raso dell'art. 22 LFo (consid. 11).

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referenza

Articolo: Art. 2, 22 LFo, art. 1 OFo, art. 2 cpv. 1 LFo