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Regesto

Art. 4 Cost. Indice di sfruttamento di un fondo in parte boscato; superficie determinante per il computo.
1. La nozione di diritto federale di bosco, contenuta nell'art. 1 OVPF, vale anche per il diritto cantonale, in particolare per l'applicazione delle disposizioni cantonali o comunali sull'indice di sfruttamento (consid. 2b).
2. Č arbitrario considerare, per il computo dell'indice di sfruttamento, la parte boscata protetta - ai sensi dell'art. 1 OVPF - di un fondo; tale modo di procedere č altresė insostenibile sotto il profilo della pianificazione del territorio (consid. 2d).

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referenza

Articolo: art. 1 OVPF, Art. 4 Cost.