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Regesto

Art. 146 CP; truffa.
La vittima di una truffa deve essere stata indotta per errore all'atto di disposizione. Esistenza di un nesso di causalità tra la conclusione da parte della vittima di un abbonamento di telefonia mobile a favore dell'autore e le spese di abbonamento e conversazione (consid. 2e).

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 146 CP

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