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Regesto

Truffa (art. 146 CP), abuso di carte-chèques o di credito (art. 148 CP); relazione tra questi due reati.
È punibile ai sensi dell'art. 148 CP, e non dell'art. 146 CP, chi, pur sapendosi insolvibile o non disposto a versare la somma dovuta, utilizza una carta di credito o di cliente ottenuta con inganno astuto ai danni dell'istituto di emissione; il fatto che l'agente avesse già l'intenzione di abusare della carta al momento in cui l'ha richiesta non è rilevante (consid. 2c).
Chi ottiene una carta di credito o di cliente con inganno astuto ai danni dell'istituto di emissione non commette una truffa. (consid. 2d).
Rinvio della causa all'autorità cantonale. Quest'ultima deve esaminare, sempre che la procedura cantonale lo permetta, se i presupposti del reato di abuso di carte di credito, e non del reato di truffa, sono adempiuti e se l'istituto di emissione ha preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere per evitare l'abuso delle carte (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 146 CP, art. 148 CP