110 IB 385
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Regesto

Assistenza giudiziaria in materia penale.
L'abbandono di un procedimento penale per ragioni di opportunitą conformemente all'art. 198 CPP/GE non costituisce un motivo d'irricevibilitą della domanda di assistenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP.

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referenza

Articolo: art. 198 CPP, art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP