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Regesto

Art. 85 lett. a OG; referendum contro un decreto cantonale che accorda un credito per la realizzazione di una strada di circonvallazione; vizi relativi alla raccolta delle firme.
1. L'intervento dell'autorità comunale in una campagna che precede una votazione cantonale concernente una spesa pubblica è consentito solo a certe condizioni; enumerazione di tali condizioni (consid. 4).
2. La garanzia conferita al diritto di voto dalla Costituzione federale non differisce sostanzialmente secondo che il cittadino si esprima in una votazione o in occasione di un'iniziativa o di una domanda di referendum (consid. 5).
3. Esistenza nella fattispecie di motivi pertinenti, tali da permettere alle autorità comunali d'intervenire nella campagna di referendum: in tutto il cantone, solo il comune resistente era toccato direttamente; l'argomentazione del comitato d'appoggio al referendum era suscettibile d'indurre in errore. I mezzi utilizzati, ossia, in particolare, il finanziamento di una campagna di annunci nella stampa e di distribuzione di volantini nelle cassette delle lettere, non erano inoltre riprensibili (consid. 6). Anche se lo fossero stati, il risultato della raccolta delle firme non sarebbe stato diverso (consid. 7).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG