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Regesto

Libertā della lingua, art. 116 Cost., art. 4, 6, 15 Cost./BE; frequentazione di una scuola in lingua francese da parte di bambini che abitano in un comune di lingua tedesca del Canton Berna.
Relazione tra la libertā della lingua e il principio della territorialitā in base all'art. 116 Cost. nella versione in vigore dal 10 marzo 1996. La libertā della lingua non obbliga i comuni a offrire ai nuovi arrivati, appartenenti a delle minoranze linguistiche, un insegnamento scolastico nella loro lingua (consid. 2).
Anche secondo il diritto costituzionale e le leggi cantonali del Canton Berna, un bambino di lingua madre francese che abita in un comune di lingua tedesca non ha diritto di ottenere un insegnamento (gratuito) in lingua francese (consid. 3).
Nella misura in cui un altro comune č d'accordo di ammettere il bambino in una scuola di lingua francese e i genitori ne sopportano le conseguenze finanziarie, il fatto di esigere che egli frequenti una scuola di lingua tedesca costituisce una restrizione sproporzionata alla libertā della lingua (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 116 Cost., art. 4, 6, 15 Cost./BE