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Regesto

Contratti collettivi di lavoro.
1. Art. 7 e 13 della LF concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro. Contratti collettivi di lavoro ai quali è stato conferito il carattere obbligatorio generale contengono norme di diritto privato federale vincolante anche per gli estranei, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligatorietà sia stata conferita dal Consiglio federale o dall'autorità cantonale (consid. 1).
2. Le bariste e le venditrici non appartengono ai lavoratori che hanno diritto alla mancia nel senso dell'art. 29 cpv. 1 del contratto collettivo di lavoro per il personale alberghiero del Cantone Zurigo (consid. 2).

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références

Article: art. 29 cpv. 1 del