97 I 530
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Polizia degli stranieri; prolungamento del permesso di dimora.
Ammissibilitą del ricorso di diritto amministrativo; art. 100 lett. b num. 3 e art. 97 e seg. OG; art. 11 dell'accordo del 10 agosto 1964 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (consid. 1).
Presupposti perchč un lavoratore italiano abbia diritto a un trattamento di favore; art. 10 e seg. dell'accordo e art. 9 cpv. 2 LDDS (consid. 2).
Comportamento che dą "motivo a gravi lagnanze" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Come si deve interpretare questa norma nel caso di uno straniero privilegiato dall'accordo italo-svizzero? (consid. 3 b e c).
Il provvedimento della polizia degli stranieri deve essere conforme al principio della proporzionalitą e adeguato alle circostanze (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 9 cpv. 2 LDDS, art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS