88 IV 28
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Falsità in documenti: art. 110 num. 5 e 251 num. 1 CP.
I rapporti di viaggio stesi da un impiegato per il datore di lavoro non sono documenti per il loro contenuto.
- Essi lo sono invece nella misura in cui attestino materialmente l'esistenza della dichiarazione fatta al momento della loro stesura.
- - In questa misura, essi possono formare oggetto di una falsificazione.
- - Del pari, essi possono costituire documenti falsi, quand'anche non inducano in errore sulla persona da cui emanano, quando l'impiegato li forma ulteriormente, in vista della loro produzione in un processo e li presenta come copie o dupli di originali che pretende aver consegnati al datore di lavoro.