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Regesto

Obbligo del debitore di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare (art. 91 cpv. 1 LEF). Se il debitore si astiene, senza sufficiente giustificazione, di soddisfare quest'obbligo e se la sua audizione appare necessaria, l'ufficio d'esecuzione può obbligarlo a comparire a mezzo della polizia. Applicazione analogica dell'art. 229 cpv. 1 LEF.
L'avviso di pignoramento deve informare il debitore di questa facoltà dell'ufficio.
Non sono ammessi altri provvedimenti coercitivi contro il debitore. Se questi si rifiuta di fornire le informazioni chieste, incorre nelle pene di cui all'art. 323 num. 2 CP.
La polizia, incaricata dall'ufficio d'esecuzione di far comparire il debitore, non deve verificare la legalità di questo provvedimento. Nella scelta dei mezzi per adempiere questo mandato, essa agisce però in modo indipendente e sotto la sua responsabilità, applicando i principi che regolano l'attività della polizia come tale.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 91 cpv. 1 LEF, art. 229 cpv. 1 LEF