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Regesto

Art. 16b cpv. 3 LIPG; art. 29 lett. b OIPG; art. 9 cpv. 3 e art. 9a cpv. 2 LADI; diritto all'indennitā in caso di maternitā durante la disoccupazione.
La durata di contribuzione necessaria ai sensi della LADI per l'ottenimento di un'indennitā giornaliera, che conferisce il diritto all'indennitā in caso di maternitā quando la madre non ha percepito indennitā giornaliere di disoccupazione fino alla nascita del figlio (art. 29 lett. b OIPG), non deve essere stata adempiuta in ogni caso durante il termine quadro ordinario di due anni di contribuzione in conformitā dell'art. 9 cpv. 3 LADI. Per le madri che hanno giā avuto lo statuto di indipendenti e che hanno intrapreso a loro tempo il cambiamento verso l'attivitā lucrativa indipendente senza aver percepito prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il termine quadro dell'art. 9a cpv. 2 LADI č prolungato della durata dell'attivitā lucrativa indipendente, ma al massimo di due anni (consid. 4.3).

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références

Article: art. 29 lett. b OIPG, art. 9 cpv. 3 e art. 9a cpv. 2 LADI, Art. 16b cpv. 3 LIPG, art. 9a cpv. 2 LADI