118 II 27
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC).
1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui è litigioso sapere se un bene al momento dello scioglimento del regime matrimoniale esisteva ancora o meno. Nella fattispecie è applicabile l'art. 8 CC (consid. 2).
2. Chi fa valere la reintegrazione ai sensi dell'art. 208 CC, non deve solo dimostrare che il relativo bene è appartenuto all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche cosa ne è divenuto. Né dall'art. 170 né dall'art. 208 CC risulta un'inversione dell'onere probatorio (consid. 3).
3. Se non si verificano i presupposti dell'art. 208 CC, non nasce alcun diritto al compenso qualora un coniuge abbia utilizzato gli acquisti in modo anticoniugale (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 208 CC, art. 200 CC, art. 8 CC