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Regesto

Concorrenza sleale mediante imitazione di prodotti altrui.
- Nella misura in cui non vi osti una pretesa fondata sul diritto dei brevetti, sul diritto d'autore o sul diritto dei modelli, l'imitazione di prodotti altrui è, in linea di principio, consentita. La normativa sulla concorrenza è violata solo se l'utilizzatore è indotto in errore in modo evitable sul fabricante del prodotto o se l'imitatore sfrutta in modo parassitario la buona reputazione dei prodotti di un concorrente (consid. 3a/aa).
- Applicazione di tali principi al commercio di pezzi di ricambio (consid. 3a/bb), in particolare nel ramo automobilistico (consid. 3b, c).