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Regesto

Sequestro di un credito in conto corrente.
1. Il saldo del conto comunicato all'ufficio d'esecuzione non produce novazione nel senso dell'art. 117 cpv. 2 CO (consid. 3).
2. Nel caso di sequestro del credito, la determinazione del saldo deve tener conto anche delle operazioni che, almomento del sequestro, non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico (consid. 4).
3. Il riconoscimento del saldo di un conto corrente non esclude la rivendicazione dei crediti omessi per svista nella sua determinazione (consid. 6).

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références

Article: art. 117 cpv. 2 CO