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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale.
1. Lo Stato richiedente non ha qualità di parte nella procedura di ricorso né in quella di esecuzione. Non debbono quindi essergli trasmessi gli allegati indirizzati nel corso della procedura di assistenza dalla persona perseguita all'autorità richiesta.
2. Lo Stato richiesto deve procedere direttamente alla cernita dei documenti da comunicare allo Stato richiedente; la delegazione, in linea di principio, di tale compito allo Stato richiedente rimetterebbe seriamente in questione - anche se tale Stato fosse tenuto a valersi del concorso di un perito neutro - le norme concernenti la specialità e la tutela della sfera segreta della persona perseguita e d'eventuali terzi.