112 IB 576
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
1. La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) e la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) sono applicabili anche se i fatti che formano oggetto della domanda sono anteriori alla loro entrata in vigore (consid. 2).
2. Art. 17, 25, 78 e segg. AIMP, 14 OAIMP.
Ricorso di diritto amministrativo contro decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza. Censure ammissibili e potere cognitivo del Tribunale federale: possibilità di procedere ad una reformatio in peius sive in melius della decisione impugnata e limiti all'applicazione della massima dell'officialità determinati dall'oggetto del litigio; inammissibilità dell'impugnazione della decisione preliminare dell'UFP (consid. 3).
3. Art. 16 e 23 AIMP.
Nel Cantone Ticino - ove non è stata sin qui adottata una legge d'applicazione dell'AIMP - l'esecuzione delle domande d'assistenza accessoria compete al giudice istruttore, i cui provvedimenti sono suscettibili di reclamo alla Camera dei ricorsi penali nel termine di cinque giorni (art. 93 in comb. con gli art. 120 segg., art. 226 e 227 CPP/TI). Compatibilità di questo termine - particolarmente breve - con le esigenze del diritto federale? Questione lasciata aperta (consid. 7a-b).
4. Art. 1 par. 2 CEAG, art. 3 cpv. 1 AIMP.
Nozione di reato militare (consid. 10).
5. Provvedimenti di assistenza che implicano l'applicazione di misure coercitive; principi della specialità e della doppia incriminazione (art. 2 lett. b, 5 par. 1 lett. a, 23 par. 1 CEAG, art. 3 del decreto federale 27 settembre 1966 che approva la Convenzione, art. 6, 64 e 67 AIMP).
a) Riserve e dichiarazioni formulate dalla Svizzera al momento della ratifica della Convenzione.
In ogni caso in cui fornisce assistenza, la Svizzera deve informare esattamente la Parte richiedente circa i limiti che essa intende porre all'utilizzazione delle informazioni trasmesse. Se questa precisa riserva non è apposta al momento della comunicazione, lo Stato richiedente può utilizzare le informazioni ricevute secondo il proprio diritto interno senza venir meno agli obblighi stabiliti dalla Convenzione (consid. 11a).
b) Portata degli art. 2 lett. d, 6, 35 cpv. 2, 63, 64 e 67 AIMP relativamente al principio della doppia incriminazione e a quello della specialità. In materia di assistenza accessoria, il giudice svizzero non è di regola obbligato a esaminare la punibilità dei fatti secondo il diritto della Parte richiedente; eccezioni a tale principio (consid. 11b/ba).
L'esame della punibilità secondo il diritto interno include anche quello degli elementi soggettivi, astrazion fatta tuttavia delle particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità proprie del diritto svizzero, analogamente a quanto avviene per l'estradizione (consid. 11b/bb). Situazione nel caso di parziale inammissibilità della domanda di assistenza; obbligo di segnalazione allo Stato richiedente dei limiti posti all'utilizzazione delle informazioni fornite per il perseguimento di altri reati o di altre persone; doveri della Parte richiedente (consid. 11b/bc).
6. a) Inapplicabilità della CEAG alla consegna di oggetti che costituiscono il bottino del reato (art. 1 par. 2, 3 par. 1) (consid. 12a).
b) Applicabilità della CEAG al sequestro conservativo del provento del reato o della sua realizzazione? Questione lasciata aperta, poiché il diritto interno non esclude una consegna del provento del reato allo Stato richiedente ai fini di confisca o per la restituzione all'avente diritto (art. 74 AIMP) e consente di adottare misure provvisionali - come appunto il sequestro conservativo - destinate ad assicurare questa consegna (art. 18 AIMP). Situazione nel caso concreto ove il provento del reato è costituito in parte di tributi sottratti al fisco estero tramite truffa fiscale (art. 3 cpv. 3 AIMP), per i quali secondo la prassi una consegna sarebbe esclusa: ammissibilità, ciò nonostante, della misura provvisionale, non potendosi scartare l'ipotesi che i profitti accantonati con l'elusione di tasse siano stati sottratti non solo al fisco, ma anche a privati che potrebbero beneficiare dell'art. 74 cpv. 2 AIMP. Obbligo dell'autorità svizzera di chiedere a quella estera le necessarie delucidazioni, con la comminatoria che, in difetto di ogni precisazione, il sequestro conservativo decadrà (consid. 12b-c).
7. Irricevibilità della domanda d'assistenza per estinzione dell'azione penale secondo il diritto svizzero (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP).
Condizioni non adempiute in casu, ove i fatti incriminati si situano fra il 1974 e il 1979 e la prescrizione assoluta - regolata dagli art. 11 cpv. 2 e 3 DPA - non è intervenuta (consid. 13b).
8. Situazione di congiunti dei perseguiti, che non figurano come imputati o sospettati negli atti della richiesta. Queste persone non possono invocare la qualità di terzi non implicati ai sensi dell'art. 10 AIMP e devono quindi tollerare la raccolta di informazioni. La Parte richiedente non può però utilizzare i mezzi di prova ottenuti dalla Svizzera in procedure aperte nei loro confronti senza aver chiesto il consenso dell'autorità svizzera con una nuova domanda (consid. 13d).
9. Comunicazione di mezzi di prova; esame delle loro idoneità da parte delle autorità dello Stato richiesto (consid. 14a).
10. Sequestro e consegna di beni costituenti il prodotto del reato: le autorità dello Stato richiesto debbono controllare che questi beni appaiano, perlomeno con ogni verosimiglianza, direttamente o indirettamente acquisiti per mezzo del reato (consid. 14b).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 16 e 23 AIMP, art. 226 e 227 CPP, Art. 1 par. 2 CEAG, art. 3 cpv. 1 AIMP suite...