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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 41 cpv. 1 lett. e e cpv. 4 Cost.; art. 39A della legge generale del Canton Ginevra del 4 dicembre 1977 sull'alloggio e la protezione degli inquilini; soppressione del diritto all'assegno per l'alloggio per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il divieto previsto dal diritto ginevrino di cumulare l'assegno per l'alloggio e le prestazioni complementari di diritto federale e cantonale all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā non č contrario al diritto federale (consid. 5).