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Regesto

Contatori per posteggi.
Prescrizioni cantonali in virtù delle quali la sosta dei veicoli su area pubblica è autorizzata, in determinati punti, unicamente se sia stata introdotta una moneta in un apparecchio destinato a controllare l'osservanza delle forme relative alla durata limitata del posteggio. Impugnazione di dette prescrizioni per violazione degli art. 4, 30 cp. 2, 46 cp. 2 CF e dell'art. 71 cp. 1, seconda frase, e cp. 6 LA.
1. Rapporto dell'art. 71 cp. 6 LA con l'art. 46 cp. 2 CF e dell'art. 71 cp. 1 seconda frase LA con l'art. 30 cp. 2 CF. I ricorsi per violazione di queste disposizioni sono di competenza del Tribunale federale o del Consiglio federale? (consid. 5 a e 6 a).
2. L'istituzione di posteggi muniti di contatori
- è compatibile con l'art. 4 CF (consid. 3 e 4);
- non costituisce una doppia imposizione vietata nel senso degli art. 71 cp. 6 LA o 46 cp. 2 CF (consid. 5 b);
- non è in ogni modo contraria ai disposti degli art. 30 cp. 2 CF o 71 cp. 1 seconda frase LA (divieto delle tasse cantonali di pedaggio o di transito), se a una distanza adeguata esistono altri posteggi dove i veicoli possono sostare gratuitamente (consid. 6 b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 71 cp, art. 4, 30 cp, art. 46 cp