104 IB 152
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 55 cpv. 2 CP, sospensione condizionale dell'espulsione: qualora un detenuto straniero, colpito d'espulsione giudiziaria, sia entrato durante la carcerazione in strette relazioni con un'istituzione privata svizzera di assistenza ai condannati e non disponga apparentemente nello Stato di cui è cittadino di vincoli familiari o d'altro genere, suscettibili di assicurargli sostegno ed appoggio, l'autorità può negare la sospensione dell'espulsione soltanto se, tenuto conto delle circostanze concrete, ritenga che i fini a cui tende la liberazione condizionale possono essere raggiunti in pari misura, o addirittura meglio, mediante l'esecuzione dell'espulsione (consid. 2b, consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 55 cpv. 2 CP