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Regesto

Art. 25 cpv. 2 lett. b LCStr, art. 45 cpv. 1 e 4 OAC; divieto di far uso e restituzione di una licenza di condurre italiana.
La confisca di una licenza di condurre straniera di cui č vietato l'uso non č una misura di esecuzione giusta l'art. 101 lett. c OG (ammissibilitą del ricorso di diritto amministrativo, consid. 1).
L'art. 45 cpv. 4 OAC viola - per carenza di base legale - il principio della territorialitą derivante dal diritto pubblico internazionale nella misura in cui prevede, in modo generale, che la licenza di condurre straniera di cui č stato vietato l'uso non va restituita al suo titolare al momento in cui lascia la Svizzera, se egli ha il domicilio nel nostro paese (consid. 2-5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 25 cpv. 2 lett. b LCStr, art. 45 cpv. 1 e 4 OAC, art. 45 cpv. 4 OAC