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Regesto

LF del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (LTT).
L'art. 34 LTT stabilisce una presunzione d'esattezza a favore dei conteggi fatti dall'Azienda delle PTT (conferma della giurisprudenza).
L'art. 22 LTT si riferisce solo al caso in cui l'abbonato ha autorizzato terzi ad utilizzare il proprio collegamento telefonico. La responsabilità per l'utilizzazione non autorizzata non è disciplinata dalla LTT. Alla stregua della sistematica e del senso della LTT, come pure dei principi generali del diritto, tale responsabilità incombe all'abbonato.