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Regesto

Art. 9 cpv. 1 e 1bis, art. 13 cpv. 1 e 2, art. 113 LIFD; dell'insolvibilitā di un coniuge o di un partner registrato che determina la soppressione della (cor)responsabilitā solidale.
Conseguenze fiscali del matrimonio dal punto di vista del diritto materiale e procedurale; la (cor)responsabilitā solidale come regola generale (consid. 3).
L'insolvibilitā nel senso dell'art. 13 cpv. 1 LIFD sussiste solo se il coniuge non separato legalmente o di fatto, rispettivamente il partner registrato non separato legalmente o di fatto, non dispone, almeno a medio termine, di alcun reddito pignorabile e, nel contempo, non ha sostanza che possa essere realizzata. La presunta insolvibilitā deve essere dimostrata; la verosimiglianza non č sufficiente (consid. 4).

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références

Article: art. 113 LIFD, art. 13 cpv. 1 LIFD