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Regesto

Art. 291 cpv. 1 CP, art. 119 cpv. 1 cum art. 74 cpv. 1 lett. a LStrI; concorso tra violazione del bando e inosservanza del divieto di accedere a un dato territorio.
Il divieto di accedere a un dato territorio, fondato sull'art. 74 cpv. 1 lett. a LStrI, mira a tutelare in primo luogo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente in materia di stupefacenti, mentre l'art. 291 CP persegue lo scopo di garantire l'esecuzione delle decisioni di espulsione adottate dalle autorità giudiziarie o amministrative. La violazione del bando non è dunque un reato speciale e non assorbe l'inosservanza di un divieto geografico pronunciato a causa del comportamento dell'interessato che perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Ne segue che, se il divieto di accedere a un dato territorio è fondato sull'art. 74 cpv. 1 lett. a LStrI, vi è concorso perfetto tra l'art. 291 cpv. 1 CP e l'art. 119 cpv. 1 LStrI (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 74 cpv. 1 lett. a LStrI, Art. 291 cpv. 1 CP, art. 291 CP, art. 119 cpv. 1 LStrI