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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 Cost.; creazione di un consorzio di miglioria fondiaria.
1. Le decisioni di realizzare un raggruppamento terreni e di delimitarne il perimetro concernono "diritti e doveri di carattere civile" giusta l'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2a).
2. Modalità di costituzione di un consorzio di miglioria fondiaria in diritto vodese. La decisione del Consiglio di Stato che ordina la creazione di tale consorzio non può essere deferita davanti ad un giudice. Tuttavia, prima che i proprietari subiscano restrizioni al loro diritto di disporre, è possibile impugnare davanti al Tribunale amministrativo cantonale le decisioni degli organi costituenti il sindacato, con cui viene definitivamente stabilito il perimetro del raggruppamento; nel caso concreto l'art. 6 n. 1 CEDU non è stato violato (consid. 2b-c).
3. Considerato che la decisione del Consiglio di Stato non ha alcun effetto obbligatorio nei confronti dei proprietari, questi, nella procedura d'adozione, non hanno il diritto di essere uditi giusta l'art. 4 Cost. (consid. 3).

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Article: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 Cost.