125 I 406
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Regesto

Art. 9 cpv. 1 - 3 della legge federale sul mercato interno (LMI); art. 27 della legge ticinese sugli appalti pubblici (LApp); rimedi di diritto; ricorso di diritto pubblico; esigenza di un'istanza di ricorso cantonale indipendente dall'amministrazione.
Ammissibilità, in linea generale, della via del ricorso di diritto pubblico per contestare nel merito le decisioni d'aggiudicazione cantonali o comunali (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
Il diritto, previsto dall'art. 9 cpv. 2 LMI, di sottoporre le vertenze in materia di appalti pubblici al giudizio di un'istanza di ricorso cantonale indipendente dall'amministrazione spetta sia agli offerenti esterni, che agli offerenti locali (consid. 2).
Inammissibilità, causa mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), di un ricorso di diritto pubblico inoltrato contro una decisione del Governo ticinese, dichiarata definitiva dalla legislazione cantonale sugli appalti pubblici. Rinvio degli atti al Cantone Ticino affinché metta a disposizione della ditta ricorrente un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 9 cpv. 2 LMI, art. 86 cpv. 1 OG