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Regesto

Art. 35a-35t della legge ticinese del 6 dicembre 1994 sui trasporti pubblici (LTPub) e regolamento del 28 giugno 2016 sulla tassa di collegamento (RTColl); art. 127 cpv. 2 Cost.; tassa di collegamento; controllo astratto delle norme, segnatamente dal profilo del principio della parità di trattamento.
La tassa di collegamento, esatta solo in determinati Comuni dai proprietari fondiari che possiedono 50 posti auto e più, è un'imposta speciale a destinazione vincolata con uno scopo d'orientamento (consid. 3.5.2). Principio della parità di trattamento in ambito fiscale (consid. 4.2.2-4.2.5).
La decisione del legislatore ticinese di estromettere dall'assoggettamento i fondi sui quali vi sono meno di 50 posti auto solleva riserve dal profilo del principio della parità di trattamento, segnatamente per quanto concerne il limite d'imposizione adottato e la parità di trattamento tra concorrenti diretti (consid. 5.3.3). Considerato però il potere discrezionale del legislatore cantonale e tenuto conto che la tassa di collegamento, tassello di un concetto globale di riorientamento della mobilità, costituisce una scelta con una forte connotazione politica, essa può essere tutelata (consid. 5.4). Monito all'autorità (consid. 5.5).