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Regesto

Art. 127 cpv. 3 CPP, art. 12 lett. a, b e c LLCA; rappresentanza multipla in materia penale.
Un avvocato può rappresentare più imputati nello stesso procedimento penale (art. 127 cpv. 3 CPP). L'art. 127 cpv. 5 CPP rinvia alle regole professionali contenute nella LLCA. L'art. 12 lett. c LLCA impone all'avvocato di evitare ogni conflitto d'interessi (cfr. anche art. 12 lett. a e b LLCA). Queste regole tendono a tutelare gli interessi dei clienti, nonché a garantire un buon andamento del procedimento; un avvocato non dev'essere limitato nella sua possibilità di difendere uno dei suoi clienti. Questi principi assumono un'importanza ancora maggiore in materia penale, trattandosi della difesa di imputati; non si può in effetti escludere che a un dato momento uno degli imputati tenti di addossare la propria colpevolezza agli altri coimputati, o di diminuirla a scapito degli altri (consid. 2.1).
Chi dirige il procedimento statuisce d'ufficio e in ogni tempo sulla facoltà di rappresentanza di un patrocinatore; l'ipotesi di un conflitto di interessi potendo sorgere in ogni momento nel corso della procedura (consid. 2.2).

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références

Article: Art. 127 cpv. 3 CPP, art. 127 cpv. 5 CPP, art. 12 lett. a e b LLCA