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Regesto

Art. 9 Cost., art. 13, 14, 16 e 22 LPT, art. 32 cpv. 1 lett. a LPRI, art. 126 cpv. 3 LM, art. 37 cpv. 4 e art. 37m cpv. 1 LNA, art. 30a OSIA; ammissibilità di un piano particolareggiato cantonale per il parco dell'innovazione di Zurigo (IPZ) sull'attuale sito dell'aerodromo militare di Dübendorf.
Il piano particolareggiato cantonale non può fondarsi direttamente sul diritto federale. Il parco dell'innovazione dispone tuttavia di un interesse nazionale preponderante riconosciuto dalla legge federale, che deve essere adeguatamente preso in considerazione nell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni cantonali pertinenti (consid. 7).
Il diritto cantonale edilizio e pianificatorio applicabile prevede il piano particolareggiato cantonale. Un simile piano è inoltre previsto per il parco dell'innovazione di Zurigo nella pianificazione direttrice del Cantone e corrisponde alla complessità del progetto. L'armonizzazione delle diverse procedure prescritta dal diritto federale appare notevolmente complessa senza un piano particolareggiato cantonale. In considerazione delle concrete circostanze, l'interpretazione restrittiva del diritto cantonale da parte del Tribunale amministrativo del Cantone, secondo cui l'adozione di un piano particolareggiato cantonale per il parco dell'innovazione non è ammessa, risulta inadatta alla situazione e quindi priva di oggettività, rispettivamente arbitraria (consid. 8).
L'assegnazione dell'aerodromo militare di Dübendorf alla zona agricola appare superata in considerazione dell'esistente ampia edificazione del perimetro dell'aerodromo, che non contiene nemmeno superfici per l'avvicendamento delle colture. Il parco dell'innovazione è previsto nel piano direttore cantonale e si trova quindi perlomeno allo stesso livello dell'ordinamento pianificatorio di base. Ponderati gli interessi in discussione, è pertanto ammissibile sormontare l'assegnazione del comprensorio in questione alla zona agricola (consid. 9).

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