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Regesto

Art. 41 LF sulle misure per combattere le epizoozie, del 13 giugno 1917; art. 269 e segg. del Regolamento d'esecuzione del 30 agosto 1920; art. 10 DCF sulla lotta contro l'aborto epizootico dei bovini, del 9 novembre 1956; art. 7 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica concernente la lotta contro l'aborto epizootico dei bovini con bacillo di Bang, del 16 agosto 1961.
1. Provvedimenti proibitivi ordinati dal veterinario cantonale in virtù dell'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza citata (consid. 1, 5).
2. Nel ricorso per nullità diretto contro la propria condanna penale, il contravventore non può rimettere in causa la decisione amministrativa cresciuta in giudicato (consid. 2).
3. I provvedimenti proibitivi non terminano col solo decorso del tempo; essi possono essere revocati soltanto da una decisione esplicita, conforme alle condizioni poste dall'ordinanza (consid. 3).