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Regesto

Registrazione del nome di una corporazione pubblica quale nome di dominio su Internet; protezione conferita dal diritto al nome (art. 29 cpv. 2 CC).
Data la loro funzione d'identificazione, i nomi di dominio devono differenziarsi in maniera sufficientemente chiara dai segni distintivi di terzi protetti da un diritto assoluto, quale il diritto al nome (consid. 3).
Caso in cui una persona giuridica del diritto privato ha utilizzato il nome di un comune - tale e quale - e questo nome, insieme ad altre parole, è parte integrante della sua ditta commerciale. Esame del litigio sotto il profilo dell'usurpazione, da parte della persona giuridica, del nome del comune (consid. 4.1 e 4.2); ai fini del giudizio sul rischio di confusione (consid. 4.2), il contenuto del sito web non è determinante (consid. 4.2.2.1).
Esame della controversia in situazione di omonimia, quando più persone possono avanzare pretese sul nome di dominio in virtù del diritto al nome (consid. 4.1 e 4.3); principi giurisprudenziali per la soluzione dei conflitti tra diritti assoluti (consid. 4.3.1 e 4.3.2); applicazione al caso concreto (consid. 4.3.3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 29 cpv. 2 CC