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Regesto a

Diritto applicabile al contratto con cui vengono acquistati assegni di viaggio; convenzione di rinvio (art. 116, 117 e 120 LDIP).
Il contratto con cui vengono acquistati assegni di viaggio, che configura un contratto sui generis, va considerato alla stregua di un accordo concernente una prestazione di consumo corrente destinata all'uso personale o familiare del consumatore ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LDIP (consid. 2.1). Esame del comportamento processuale delle parti secondo il principio dell'affidamento ai fini del giudizio sulla stipulazione di una convenzione di rinvio (consid. 2.2).

Regesto b

Legittimazione attiva in caso di cessione del credito (art. 164 segg. CO).
A differenza della costituzione di un diritto di pegno su di un credito, prevista dall'art. 899 CC, che non concede al creditore pignoratizio la titolarità del credito, la cessione del credito istituita dall'art. 164 segg. CO comporta un trasferimento di diritti, sicché solamente il cessionario è legittimato a far valere giudizialmente il credito (consid. 3).

Regesto c

Condizioni per ottenere il rimborso di assegni di viaggio perduti o rubati.
Il rischio connesso alla perdita o al furto di assegni di viaggio è assunto dall'istituto che li ha emessi. Occorre tuttavia che l'acquirente degli assegni rispetti certe incombenze, pena la perdita del suo diritto al rimborso (Refund; consid. 4).

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références

Article: art. 116, 117 e 120 LDIP, art. 120 cpv. 1 LDIP, art. 899 CC