117 IB 406
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 64 dell'ordinanza (3) della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (Ordinamento telefonico; RS 784.103); soppressione del numero di chiamata abbreviato a tre cifre attribuito a certi servizi di tassì.
L'art. 24 cpv. 2 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (RS 784.10) costituisce una base legale sufficiente per l'art. 64 cpv. 2 dell'Ordinamento telefonico. Affinché l'attribuzione di un numero di chiamata abbreviato possa essere presa in considerazione, le condizioni di cui all'art. 64 cpv. 2 devono essere adempiute cumulativamente (consid. 3 e 4a).
Per vedersi attribuire un numero di chiamata abbreviato è necessario, in particolare, che il numero in questione sia adibito allo stesso servizio in tutta la Svizzera e che, in ogni circondario, gli abbonati che offrono questa prestazione abbiano la possibilità d'installare un'unica centrale al beneficio del numero di chiamata abbreviato o di collegarsi a una tale centrale (consid. 4c).
Caso di una centrale di chiamata di tassì il cui uso è esclusivamente riservato ai tassì che dispongono di un diritto di stazionamento (consid. 5 e 6).